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Legge 24/12/2003 n. 350

159. Per il sostegno e l’ulteriore potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica è riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per l’anno 2006 a valere, fino all’importo di 15 milioni di euro per cia- scuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi dell’articolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonché dei destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.

160. Per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per l’avviamento di strutture di recente istituzione, è autorizzata per l’anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

161. Per l’anno 2004 è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione di un contributo in favore dell’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).

162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2002 n. 264, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.

163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento di Trieste all’Italia, è concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro.

164. Il contributo di cui al comma 163 è destinato a concorrere ad iniziative riguardanti l’organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attività editoriali.

165. Il contributo di cui al comma 163 è altresì destinato al recupero e al restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale.

166. Per l’esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università campus bio-medico (CBM), di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.

168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall’articolo 1 della legge 28 agosto 1997 n. 284 , è incrementato dell’importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all’articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.

169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003.

170. È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell’Istituto superiore di sanità per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalità di attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all’utenza.

172. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni attualmente già previste dal servizio universale.

173. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data».

174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2004.

175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l’importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.

176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.

177. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. La quota di concorso è fissata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.

178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

179. All’articolo 11 della legge 7 marzo 2001 n. 78, al comma 6, dopo la parola: «disponibili» sono inserite le seguenti: «al 1º gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo» e le parole: «già predisposti e» sono soppresse.

180. Al comma 3 dell’articolo 45 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, le parole: «e della Fiera di Verona» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova».

181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell’anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l’anno 2005, in 95 milioni di euro.

182. La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall’editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

183. Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;

d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;

e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;

g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

m) i prodotti editoriali pornografici.

184. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Il credito d’imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l’eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

185. L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo del credito d’imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

186. In caso di utilizzo del credito d’imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

187. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell’Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.

188. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell’industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l’erogazione del contributo in due o tre tranche.

 

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